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SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - DLgs.  81/08

 

Sono obbligate all'adeguamento tutte le aziende con almeno 1 addetto

 

Referenti dott.ssa Bramante bramante@novidat.com - dott.ssa Ingordini sicurezza@novidat.com

Richiesta preventivo

Ordinativo per adempimenti e iscrizione ai corsi

Richiesta visita consulente

 

Adempimenti

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI  per aziende con numero di addetti  < 10  

Nel caso in cui l’azienda abbia un numero di addetti <10 e non sia a rischio (art. 31) la valutazione dei rischi potrà essere effettuata dal datore di lavoro sottoforma di autocertificazione (art. 29 comma 5)

Nell’autocertificazione il datore di lavoro dovrà dichiarare di aver effettuato la valutazione dei rischi.

Il datore di lavoro dovrà comunicare annualmente all’INAIL l’avvenuta nomina del Rappresentante dei lavoratori e le relative generalità. (Circolare INAIL 11 del 12/03/2009).

VALUTAZIONE DEI RISCHI  per aziende con numero di addetti  > 10 con data certa  

Nel caso di aziende con numero di addetti > 10 e sia comunque a rischio (art. 31) è necessario redigere un documento di valutazione dei rischi che, normalmente, è fatto da un tecnico.

Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere controfirmato dal medico competente e dal rappresentante per la sicurezza dei lavoratori e dovrà essere custodito in azienda.

 

Piano antincendio ed evacuazione

All'interno delle attività produttive (fabbriche, uffici, impianti, pubblica amministrazione, ecc.) è prevista la presenza di un piano di emergenza ed evacuazione (D. Lgs. 81/08 art. 43 - DM 10/03/98 art. 5). Tale piano consente di adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

 

DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze)

Ai sensi del comma 3dell’art. 26 “Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di Somministrazione”, il datore di lavoro committente deve elaborare il DUVRI, cioè il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, che promuova la cooperazione ed il coordinamento tra i Responsabili e gli Addetti SPP, ed indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.

RICHIESTA DI ADEGUAMENTO